IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 774, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, e' stabilita in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-octies), della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale complessivo; d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis) presentino un valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta' comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale. I comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1 della medesima legge n. 232 del 2016; d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione «Servizi sociali» e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'art. 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione «Servizi sociali» dei comuni della Regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della Regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente puo' essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018; d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che la lettera e) del comma 449 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Considerato che le quote del fondo di solidarieta' comunale con riferimento alle finalita' di cui alle lettere d)-quinquies, di spettanza dei comuni delle Regione Siciliana e Sardegna, d)-sexies e d)-octies sono ripartite con autonomi provvedimenti in corso di adozione; Considerato, pertanto, che la quota del fondo di solidarieta' comunale da ripartire con il presente provvedimento e' pari a 6.880.513.368; Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate»; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge n. 160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che restano altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale; Vista la legge della Regione Siciliana 10 febbraio 2021, n. 3, con la quale e' stato istituito il nuovo Comune di Misiliscemi mediante scorporo dal Comune di Trapani; Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023; Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di solidarieta' comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; Vista la metodologia concernente l'adozione della stima della capacita' fiscali per l'anno 2023 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023; Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023 relativo all'approvazione della nota metodologica concernente il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023; Preso atto che nella seduta della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 18 aprile 2023 non e' stato raggiunto l'accordo ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; Considerato, tuttavia, che il medesimo comma 451 prevede che, in caso di mancato accordo, il presente provvedimento e' comunque emanato; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1 Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023 1. Per l'anno 2023 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI; c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000; d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 5.500.000; e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 380.000.000; f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 299.923.000; g) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 232 del 2016, pari a euro 1.077.000. 2. Per l'anno 2023 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) e' prededotto il contributo, sino all'importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.